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Proposta di modifica n. 1.63 al ddl C.1898 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/06/19

  Al comma 20, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  4. Al comma 8-bis aggiungere il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti non possono richiedere prestazioni ulteriori rispetto a quelle poste a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara. Laddove ciò fosse ritenuto necessario all'operatore economico sono riconosciute, in base a quanto stabilito il precedenza, il relativo compenso».