Articolo aggiuntivo n. 1.01 al ddl C.1898 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/06/19

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Programma straordinario di assunzioni di personale tecnico da parte delle stazioni appaltanti pubbliche)

  1. Al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di disporre di personale tecnico adeguato per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, per la funzione di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, personale al quale applicare per queste attività l'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera aa) della presente legge, le stesse sono autorizzate ad assumere il personale ritenuto necessario nei limiti delle risorse di cui al comma 2 a loro attribuite. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni ed al turn-over del personale delle pubbliche amministrazioni.
  2. Viene istituito un Fondo per il programma straordinario di assunzioni di cui al comma 1 (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tale Fondo sono attribuite, a decorrere dall'anno 2020, le risorse derivanti dalle maggiori entrate in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 3, e comunque nel limite annuale di 100 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ripartizione di tali risorse tra le stazioni appaltanti pubbliche centrali e territoriali destinando a quest'ultime almeno l'ottanta per cento delle risorse del Fondo stesso.
  3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, a condizione che il loro valore Immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800.000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9»;
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
  «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n, 214, a condizione che il loro valore immobiliare, accertato dall'osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia delle entrate, non ecceda 800o000 euro e che le stesse unità immobiliari non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9».