Proposta di modifica n. 1.3 al ddl C.1898 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/06/19

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti commi:
  «1-ter. Fermo restando l'esercizio del controllo di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi e passivi, o che ne determinano la cessazione anticipata, che gravano sulla finanza pubblica, di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 di euro. I soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, operanti sulla base di contratti di programma finanziati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi e passivi, o che ne determinano la cessazione anticipata per qualsiasi ragione, che gravano sulla finanza pubblica, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In tali casi possono essere sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto.
  1-quater. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), e dal comma 1-ter, i termini di cui al comma 2 sono dimezzati e non è ammessa la registrazione con riserva. Per gli atti sottoposti al controllo di cui al comma 1-ter, resta esclusa la gravità della colpa anche nell'ipotesi di scadenza del termine per la registrazione.»