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Proposta di modifica n. 1.1 al ddl C.1898 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/06/19

  Al comma 15, aggiungere infine il seguente periodo: L'approvazione esclusiva da parte del soggetto aggiudicatore delle predette varianti è consentita ove le stesse non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi.