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Proposta di modifica n. 6.8 ai ddl C.367 , C.219 , C.193 , C.192 , C.234 , C.24 , C.264 , C.681 , C.777 , C.1051 , C.1113 , C.1187 , C.1245 , C.1348 , C.1358 , C.1364 , C.1366 , C.1368 , C.1399 , C.1400 , C.1601 , C.1613 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Id. em. 6.9

testo emendamento del 05/06/19

  Al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso b), apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il primo periodo con il seguente: «il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una o più cose indivisibili che per le loro dimensioni e per la loro massa determinino eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la loro massa determinino eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62»;
   b) sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: «In entrambi i casi, la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi; tali limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile».