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Proposta di modifica n. 5.22 ai ddl C.367 , C.219 , C.193 , C.192 , C.234 , C.24 , C.264 , C.681 , C.777 , C.1051 , C.1113 , C.1187 , C.1245 , C.1348 , C.1358 , C.1364 , C.1366 , C.1368 , C.1399 , C.1400 , C.1601 , C.1613 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 05/06/19

  Al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli nei quali non possa prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.»;
   2) il comma 5 è soppresso;
   3) al comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle parole «dodici mesi.»;
   4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.597. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».