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Proposta di modifica n. 5.19 ai ddl C.367 , C.219 , C.193 , C.192 , C.234 , C.24 , C.264 , C.681 , C.777 , C.1051 , C.1113 , C.1187 , C.1245 , C.1348 , C.1358 , C.1364 , C.1366 , C.1368 , C.1399 , C.1400 , C.1601 , C.1613 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Approvato (Id. em. 5.18)

testo emendamento del 05/06/19

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
  « d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».

nuova formulazione del 09/07/19

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  «d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.