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Proposta di modifica n. 5.11 ai ddl C.367 , C.219 , C.193 , C.192 , C.234 , C.24 , C.264 , C.681 , C.777 , C.1051 , C.1113 , C.1187 , C.1245 , C.1348 , C.1358 , C.1364 , C.1366 , C.1368 , C.1399 , C.1400 , C.1601 , C.1613 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/06/19

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) all'articolo 102, comma 5, le parole: «deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «deve richiedere un duplicato della targa».

nuova formulazione del 09/07/19

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 102, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando per deterioramento tali dati non sono più leggibili su una o su entrambe le targhe del veicolo, l'intestatario della carta di circolazione richiede il duplicato della targa o delle targhe deteriorate presso un ufficio periferico della motorizzazione, anche per il tramite di una impresa di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con contestuale restituzione della targa o delle targhe deteriorate.»

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il costo della duplicazione della targa o delle targhe ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.