presentato il 05/06/2019 in IX Trasporti della Camera da Manfred SCHULLIAN (Misto) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 05/06/19
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 102, comma 5, le parole: «deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «deve richiedere un duplicato della targa».
nuova formulazione del 09/07/19
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 102, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando per deterioramento tali dati non sono più leggibili su una o su entrambe le targhe del veicolo, l'intestatario della carta di circolazione richiede il duplicato della targa o delle targhe deteriorate presso un ufficio periferico della motorizzazione, anche per il tramite di una impresa di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con contestuale restituzione della targa o delle targhe deteriorate.»
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il costo della duplicazione della targa o delle targhe ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.