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Proposta di modifica n. 4.31 ai ddl C.367 , C.219 , C.193 , C.192 , C.234 , C.24 , C.264 , C.681 , C.777 , C.1051 , C.1113 , C.1187 , C.1245 , C.1348 , C.1358 , C.1364 , C.1366 , C.1368 , C.1399 , C.1400 , C.1601 , C.1613 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 05/06/19

  Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) al comma 9-bis è premesso il seguente periodo: «Durante la marcia ai conducenti di velocipede di età inferiore ai 16 anni è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea;
   b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.