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Proposta di modifica n. 4.22 ai ddl C.367 , C.219 , C.193 , C.192 , C.234 , C.24 , C.264 , C.681 , C.777 , C.1051 , C.1113 , C.1187 , C.1245 , C.1348 , C.1358 , C.1364 , C.1366 , C.1368 , C.1399 , C.1400 , C.1601 , C.1613 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Approvato (Id. em. 4.21)

testo emendamento del 05/06/19

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:, senza dover scendere dal mezzo.

nuova formulazione del 09/07/19

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f)
all'articolo 164, comma 2-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il passeggero è responsabile della sistemazione della bicicletta sul mezzo; il conducente del mezzo è responsabile della verifica della correttezza della predetta sistemazione. Nel caso di trasporto pubblico urbano o suburbano, la sistemazione delle biciclette sul mezzo è consentita solo nelle fermate di capolinea ovvero nelle altre concordate tra il comune e l'azienda che svolge il relativo servizio.