Proposta di modifica n. 4.18
ai ddl C.367 , C.219 , C.193 , C.192 , C.234 , C.24 , C.264 , C.681 , C.777 , C.1051 , C.1113 , C.1187 , C.1245 , C.1348 , C.1358 , C.1364 , C.1366 , C.1368 , C.1399 , C.1400 , C.1601 , C.1613 in riferimento all'articolo 4.
presentato il 05/06/2019 in IX Trasporti della Camera da Nico STUMPO (Misto) e altri
testo emendamento del 05/06/19
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all'articolo 158, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. È consentita la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, esclusi i percorsi tattili destinati a disabili visivi, esclusivamente qualora siano assenti le apposite attrezzature atte al parcheggio; in tale caso il velocipede in sosta non deve comunque recare intralcio ai pedoni.