Proposta di modifica n. 4.10 ai ddl C.367 , C.219 , C.193 , C.192 , C.234 , C.24 , C.264 , C.681 , C.777 , C.1051 , C.1113 , C.1187 , C.1245 , C.1348 , C.1358 , C.1364 , C.1366 , C.1368 , C.1399 , C.1400 , C.1601 , C.1613 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 05/06/19

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 148, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il conducente di un veicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad assicurare una idonea distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della rilevante probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa, purché tali ondeggiamenti e deviazioni non dipendano dal comportamento del ciclista e ferma restando la presenza di spazi sufficienti nella carreggiata o corsia di transito».