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Proposta di modifica n. 4.21 al ddl S.717 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 07/08/18

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

        Â«3-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''.

        3-ter. Limitatamente ai rifugi-alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019».