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Proposta di modifica n. 3.27 ai ddl C.367 , C.219 , C.193 , C.192 , C.234 , C.24 , C.264 , C.681 , C.777 , C.1051 , C.1113 , C.1187 , C.1245 , C.1348 , C.1358 , C.1364 , C.1366 , C.1368 , C.1399 , C.1400 , C.1601 , C.1613 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 05/06/19

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 85, comma 2, la lettera b-bis) è soppressa.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:
  «2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
   a) il servizio, di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante, velocipede e veicoli a trazione animale;
   b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.».