presentato il 05/06/2019 in IX Trasporti della Camera da Federica ZANELLA (Lega) e altri e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 05/06/19
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 41, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 10, dopo le parole: «periodo di accensione della luce gialla,» sono inserite le seguenti: «che deve avere una durata minima non inferiore a 4 secondi»;
2) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano qualora i punti stabiliti per l'arresto siano oltrepassati entro il periodo di accensione della luce gialla maggiorato del 10 per cento»;
3) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Al fine di garantire un adeguato periodo di accensione della luce gialla, il limite massimo e il limite minimo di durata della stessa sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare con cadenza biennale entro il 31 gennaio, sentita la Conferenza-Stato-città ed autonomie locali».
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada, introdotto dal presente articolo provvede, altresì, all'adeguamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017.