Proposta di modifica n. 3.17 ai ddl C.367 , C.219 , C.193 , C.192 , C.234 , C.24 , C.264 , C.681 , C.777 , C.1051 , C.1113 , C.1187 , C.1245 , C.1348 , C.1358 , C.1364 , C.1366 , C.1368 , C.1399 , C.1400 , C.1601 , C.1613 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 05/06/19

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 41, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 10, dopo le parole: «periodo di accensione della luce gialla,» sono inserite le seguenti: «che deve avere una durata minima non inferiore a 4 secondi»;
    2) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano qualora i punti stabiliti per l'arresto siano oltrepassati entro il periodo di accensione della luce gialla maggiorato del 10 per cento»;
    3) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Al fine di garantire un adeguato periodo di accensione della luce gialla, il limite massimo e il limite minimo di durata della stessa sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare con cadenza biennale entro il 31 gennaio, sentita la Conferenza-Stato-città ed autonomie locali».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada, introdotto dal presente articolo provvede, altresì, all'adeguamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017.