Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 3.42 ai ddl C.367 , C.219 , C.193 , C.192 , C.234 , C.24 , C.264 , C.681 , C.777 , C.1051 , C.1113 , C.1187 , C.1245 , C.1348 , C.1358 , C.1364 , C.1366 , C.1368 , C.1399 , C.1400 , C.1601 , C.1613 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/06/19

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. È vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto veicoli messaggi sessisti, violenti o rappresenti la mercificazione del corpo femminile o proponga stereotipi di genere offensivi. È altresì vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche. In tali casi l'autorizzazione di cui al comma 4 non può essere rilasciata.

nuova formulazione del 09/07/19

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 23:
   1) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli ogni forma pubblicitaria il cui contenuto proponga messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi o proponga messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, di appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche.
  4-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 10 del presente articolo provvede ad emanare apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie di cui al comma 4-bis, le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con il Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'ANCI e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. In caso di mancata adozione della direttiva, il termine di cui al presente comma è prorogato di una sola volta per ulteriori trenta giorni, decorsi i quali le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale sull'accertamento del contenuto delle forme pubblicitarie sono immediatamente applicabili.
  4-quater. L'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4-bis è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui il comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata.»
   2) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 4-bis».