presentato il 05/06/2019 in IX Trasporti della Camera da Deborah BERGAMINI (FI) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 05/06/19
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. È comunque consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie non luminose e non rifrangenti, anche per conto terzi e a titolo oneroso, sui veicoli totalmente elettrici, sia ad uso privato che ad uso commerciale, purché non esclusivamente pubblicitario. La pubblicità non deve essere realizzata mediante messaggi variabili o mediante pannelli aggiuntivi sporgenti e non deve essere esposta sulla parte anteriore del veicolo; sulle altre parti del veicolo, deve essere posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi. Le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali. Per la pubblicità per conto terzi, deve essere richiesta l'autorizzazione e pagata l'imposta sulla pubblicità, calcolata in base alla superficie e alla durata; l'autorizzazione deve essere richiesta e l'imposta deve essere versata al comune in cui il mezzo è utilizzato a fini privati o commerciali, ovvero, nel caso in cui il veicolo circoli tra più comuni, al comune di residenza del proprietario».