Proposta di modifica n. 3.16 ai ddl C.367 , C.219 , C.193 , C.192 , C.234 , C.24 , C.264 , C.681 , C.777 , C.1051 , C.1113 , C.1187 , C.1245 , C.1348 , C.1358 , C.1364 , C.1366 , C.1368 , C.1399 , C.1400 , C.1601 , C.1613 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 05/06/19

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. È comunque consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie non luminose e non rifrangenti, anche per conto terzi e a titolo oneroso, sui veicoli totalmente elettrici, sia ad uso privato che ad uso commerciale, purché non esclusivamente pubblicitario. La pubblicità non deve essere realizzata mediante messaggi variabili o mediante pannelli aggiuntivi sporgenti e non deve essere esposta sulla parte anteriore del veicolo; sulle altre parti del veicolo, deve essere posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi. Le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali. Per la pubblicità per conto terzi, deve essere richiesta l'autorizzazione e pagata l'imposta sulla pubblicità, calcolata in base alla superficie e alla durata; l'autorizzazione deve essere richiesta e l'imposta deve essere versata al comune in cui il mezzo è utilizzato a fini privati o commerciali, ovvero, nel caso in cui il veicolo circoli tra più comuni, al comune di residenza del proprietario».