Proposta di modifica n. 2.11 ai ddl C.367 , C.219 , C.193 , C.192 , C.234 , C.24 , C.264 , C.681 , C.777 , C.1051 , C.1113 , C.1187 , C.1245 , C.1348 , C.1358 , C.1364 , C.1366 , C.1368 , C.1399 , C.1400 , C.1601 , C.1613 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 05/06/19

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 168, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
  «10-bis. Tutti gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci pericolose devono essere dotati di tachigrafo digitale.
  10-ter. Gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci pericolose, immatricolati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al 10-bis, devono essere dotati di un sistema di controllo della stabilità, un sistema contro i colpi di sonno e l'abbandono della corsia di marcia e un sistema di frenata automatica anticollisione».