Proposta di modifica n. 5.8 al ddl C.1603-bis in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 06/06/19

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, la possibilità per le atlete di farsi rappresentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione.