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Proposta di modifica n. 4.22 al ddl C.1603-bis in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 06/06/19

  Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato dal comma 20, dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 2019 n. 3, prevedendo per le associazioni sportive dilettantistiche stesse il solo obbligo di comunicare al Prefetto della Provincia o della Città Metropolitana nella quale è stabilita la sede legale, che gli organi direttivi sono composti in tutto o in parte da componenti di organi di partiti o movimenti politici ovvero da persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici;.