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Sub Emendamento n. 1.7 (testo 2)/462 dell'emendamento 1.7 (testo 2) al ddl S.1248

testo emendamento del 03/06/19

All'emendamento 1.7 (testo 2), al capoverso "Art. 1", dopo il comma 20 inserire il seguente:

        Â«20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 del presente decreto legge, per il periodo di vigenza del medesimo decreto, non si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, oppure, in caso di affidamento diretto, non è stata ancora avviata la progettazione dell'opera.

        20-ter. Per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato la progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ma non abbiano avviato l'esecuzione dei lavori:

            a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019;

            b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019;

            c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.

        20-quater. Il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ».