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Articolo aggiuntivo n. 1.09 al ddl C.804 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Id. em. 1.04

testo emendamento del 17/07/18

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Cessione del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».