Proposta di modifica n. 23.22 (testo 3) al ddl S.1248
  • status: Approvato

testo emendamento del 30/05/19

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            Â«b-bis) nel titolo I, capo I-bis, dopo l'articolo 4-ter è aggiunto il seguente:

            ''Art. 4-quater.

        (Strutture abitative temporanee ed amovibili)

      1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale e comunque fino al novantesimo giorno successivo all'ordinanza di agibilità dell'immobile oggetto di ricostruzione, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su un'area di cui all'articolo 4-ter del presente decreto, da parte dei proprietari dell'immobile inagibile.

        2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''».