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Sub Emendamento n. 4.0.850/103 dell'emendamento 4.0.850 al ddl S.1248 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 30/05/19

All'emendamento 4.0.850, al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: «Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Della struttura di supporto possono far parte soggetti esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera la struttura, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate al successivo comma 9».