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Proposta di modifica n. 12.30 al ddl C.1816 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 29/05/19

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministro della Salute con apposito decreto per 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, individua le attività che possono essere esercitate dai medici con iscrizione al corso di formazione specialistica di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.