Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 4.0.4 (testo 2) al ddl S.1248

testo emendamento del 28/05/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di accelerazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione anche al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso)

        1. Al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al Commissario unico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sono attribuiti compiti di coordinamento realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione Europea e superare le suddette procedure d'infrazione nonché tutte le procedure d'infrazione relative alle medesime problematiche.

        2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano le proprie funzioni. Il Commissario unico subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere.

        3. Le Regioni, avvalendosi dei rispettivi Enti di Governo d'ambito e i commissari straordinari di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che cessano le funzioni, trasmettono al Commissario unico, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una dettagliata relazione in merito a tutte le misure intraprese e/o programmate, finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181, precisando, per ciascun agglomerato, la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. Entro i successivi sessanta giorni, il Commissario unico, sulla base di tali relazioni e comunque avvalendosi dei competenti uffici regionali e degli Enti di governo d'ambito, provvede ad una ricognizione dei piani e dei progetti esistenti inerenti gli interventi, ai fini di una verifica dello stato di attuazione degli interventi, effettuando anche una prima valutazione in merito alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e ne dà comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli interventi, tra quelli per cui non risulti già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, per i quali il Commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie ulteriormente necessarie rispetto a quelle già stanziate e disponibili, con riferimento anche al completamento degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13). Con il medesimo decreto le competenze del Commissario unico possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce: la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico; la dotazione organica e finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.

        5. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario opera presso il Ministero della tutela dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

        6. Ai fini dell'attuazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, a seguito del provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le risorse confluiscono direttamente nella contabilità speciale con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 e al Commissario è attribuito il compito di realizzare direttamente l'intervento.

        7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, dopo le parole: ''decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152'', sono inserite le seguenti: ''o, in mancanza di questi ultimi, alle Regioni'';

            b) al comma 9 dopo le parole: ''apposite convenzioni'' sono aggiunte le seguenti: ''della Sogesid S.p.A., nonché''; dopo le parole: ''nell'ambito delle aree di intervento'', sono aggiunte le seguenti: ''e del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente'';

            c) al comma 9 dopo le parole: ''della finanza pubblica.'' sono aggiunte le seguenti: ''Al personale di cui il Commissario si avvale, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66''.