presentato il 22/05/2019 in VIII Lavori pubblici, comunicazioni del Senato da Massimiliano ROMEO (Lega) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: V.testo 3
testo emendamento del 22/05/19
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo l'articolo 4-ter è inserito il seguente:
''Art. 4-quater.
(Strutture abitative temporanee ed amovibili nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016)
1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, e comunque fino a novanta giorni dall'ordinanza di agibilità dell'immobile oggetto di ricostruzione, l'installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o su terreno di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, da parte dei proprietari dell'immobile inagibile''».