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Articolo aggiuntivo n. 49.037 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 49.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che preveda periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale, determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa;
   4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 21,7 milioni di euro per l'anno 2020, 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, 24,3 milioni di euro per l'anno 2022, 22,6 milioni di euro per l'anno 2023,25 milioni di euro per l'anno 2024, 28,6 milioni di euro per l'anno 2025, 33,5 milioni di euro per l'anno 2026, 32,4 milioni di euro per l'anno 2027, 46,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire le modalità volte alla revisione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, dei patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».