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Articolo aggiuntivo n. 49.027 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 49.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Norme in materia di concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive giurisdizioni dalle Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84».

  2. Il comma 682 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:
  «682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale. Nelle more di un riordino delle norme di settore da adottarsi d'intesa con le regioni ed i comuni, le concessioni del demanio lacuale e fluviale a scopo turistico-ricettivo, vigenti alla data del 1o gennaio 2019 hanno parimenti durata quindicennale. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2020, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali, lacuali e fluviali a scopo turistico-ricreativo.».

  3. La determinazione del canone di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle concessioni demaniali marittime, e delle autorizzazioni all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo o di zone del mare territoriale, non ancora scadute, ivi incluse quelle rilasciate in data antecedente all'entrata in vigore dell'anzidetta legge, aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, è applicata sulla base della consistenza delle aree demaniali e degli specchi acquei risultanti dai suddetti titoli legittimanti e con riferimento, alle sole voci tabellari «aree scoperte», «specchi acquei», «impianti di facile rimozione» .
  4. I titolari delle concessioni e della autorizzazioni di cui al comma 3 richiedono la rideterminazione del canone all'Agenzia del Demanio competente per territorio e, ad esito della stessa procedura, nel caso in cui l'ammontare dei canoni corrisposti alla data di entrare in vigore della presente legge risulti inferiore a quello rideterminato, devono versare, le scaturenti differenze in massimo cinque rate annuali di pari importo, di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione della stessa Agenzia, con prestazione di apposita fideiussione anche assicurativa a garanzia del debito rateizzato. Qualora l'ammontare dei canone corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge sia superiore a quello rideterminato, le scaturenti differenze sono portate a compensazione dei canoni futuri.
  5. Il riconoscimento della rideterminazione di cui al comma 4 estingue i giudizi pendenti esclusivamente relativi al pagamento dei canoni concessori così come calcolati ai sensi dell'articolo 1 comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6. Con provvedimento dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 4 e 5 relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.
  7. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 6, è sospeso il pagamento della rideterminazione del canone di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,riguardante le concessioni demaniali marittime, e delle autorizzazioni all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo o di zone del mare territoriale, per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, oggetto di contenzioso giudiziale pendente per la corresponsione dell'anzidetto ammontare di canone revisionato.