Articolo aggiuntivo n. 49.08 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 49.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo per la qualità e la competitività del comparto cerealicolo)

  1. Il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro annui per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.