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Articolo aggiuntivo n. 48.010 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 48.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

  1. Al fine di agevolare gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di incrementare il gettito fiscale conseguente, all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole: «idroelettrici ed eolici» con le seguenti: «e idroelettrici» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento. I titolari di impianti eolici di cui al periodo precedente sono tenuti a versare una tantum, in favore del Comune dove insistono gli impianti, un importo pari a 1,5 euro per kW di potenza nominale per ciascuno degli aerogeneratori interessati dagli interventi di cui al periodo precedente, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale, paesaggistico e della naturalità».