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Articolo aggiuntivo n. 46.04 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 46.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 46, è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis.
(Divieto di commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie non biodegradabili e non compostabili e dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 180, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «1-novies. Dal 1o gennaio 2019 è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano un supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN:13432:2002. Dalla medesima data sulle confezioni dei bastoncini commercializzabili sono indicate, a cura del produttore, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, con un esplicito riferimento al divieto di gettarli nei servizi igienici o negli scarichi fognari.
   1-decies. Dal 1o gennaio 2020 è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante contenenti microplastiche, ossia particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri così come definite dalla decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017. Per plastica, ai sensi del presente comma, s'intende un polimero come definito dall'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, modellato, estruso o fisicamente manipolato in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantiene le forme definite nelle applicazioni previste.»;
   b) dopo l'articolo 261-bis, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 261-ter.

(Violazione del divieto di commercializzazione di bastoncini per la pulizia delle orecchie in plastica o in altro materiale non biodegradabile e compostabile)

  1. La violazione del divieto, di cui all'articolo 180, comma 1-novies, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di bastoncini per la pulizia delle orecchie oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi.
  2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine al poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Art. 261-quater.

(Violazione del divieto di commercializzazione di cosmetici contenenti microplastiche)

  1. La violazione del divieto, di cui all'articolo 180, comma 1-decies, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi.
  2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.».

  2. I commi 545, 546, 547 e 548 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati.