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Articolo aggiuntivo n. 45.04 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 45.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure urgenti in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola)

  1. In caso di omessa acquisizione da parte dei Centri di Assistenza Agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun Centro di Assistenza Agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti entro il 30 luglio 2019, trasmettendo entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'Amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio, all'erogazione del contributo spettante; ove presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.
  2. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma precedente, le Amministrazioni interessate cessano: le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.
  3. La sottoscrizione di cui al comma 1 costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità.