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Articolo aggiuntivo n. 44.04 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 44.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Previsione atti notarili in lingua straniera)

  Dopo l'articolo 55 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:

«Art. 55-bis.

  1. L'atto può essere rogato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 su richiesta di almeno una delle parti se essa, pur conoscendo la lingua italiana, dichiara di aver interesse alla spedizione dell'atto o di una sua copia all'estero.».