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Articolo aggiuntivo n. 43.08 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 43.
  • status: Approvato (Id. em. 43.05)

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di produzione Spa editrice di Radio Radicale per la trasmissione delle sedute parlamentari)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per il secondo semestre 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 20 novembre 2019, indice una gara per garantire il proseguimento del servizio per il periodo successivo a questa data, secondo i criteri ed i requisiti previsti dalla legge 28 ottobre 1994 n. 602, articolo 9, commi da 1 a 3.
  3. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
  4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), alinea della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  5. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari ad ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

nuova formulazione del 13/06/19

  Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)

  1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto.
  2. Al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma non è soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e può essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il totale dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto nel limite dell'80 per cento dei costi dell'esercizio precedente.
  4. All'articolo 1, comma 810, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020».
  5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.