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Articolo aggiuntivo n. 38.029 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 38.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazione procedura di riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni)

  1. All'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera e), le parole: «preventivo» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La Giunta regionale riconosce con propria deliberazione, da comunicare al Consiglio entro dieci giorni, la legittimità dei debiti fuori bilancio qualora le spese di cui al comma 1 trovino copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio»;
   c) al comma 4, dopo le parole: «il Consiglio regionale» sono aggiunte le seguenti: «e la Giunta regionale» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

nuova formulazione del 17/06/19

  Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Articolo 38-bis.
(Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni)

  1. All'articolo 73 , comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio regionale e la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni».