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Proposta di modifica n. 38.32 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 38.

testo emendamento del 21/05/19

  Al comma 1, capoverso 932-bis, lettera c), dopo le parole: non destinate annualmente inserire le seguenti: alla copertura degli oneri di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni City of Rome 5,345 per cento di scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.
   2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:
   a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048.
   b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, pari a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.
   2-ter. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 2, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.
   2-quater. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, la dotazione del fondo di cui al comma 3 è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   2-quinquies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 2, un importo, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al comma 2.
   2-sexies. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il Piano di Rientro del debito pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa Gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.