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Proposta di modifica n. 36.3 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 36.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di promuovere e supportare l'imprenditoria, stimolare la competizione sul mercato, assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonché favorire il raccordo tra le Istituzioni, le Autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e l'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di esercizio di un periodo di sperimentazione per le attività che perseguono – o che intendono perseguire – innovazione mediante nuove tecnologie – quali ad esempio intelligenza artificiale e registri distribuiti – di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo, e dei mercati regolamentati (tecno-finanza o fintech).

  2-ter. Il periodo di sperimentazione di cui al comma 2-bis si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea ed è caratterizzato da:
   a) un periodo massimo di diciotto mesi;
   b) requisiti patrimoniali ridotti;
   c) adempimenti proporzionati e semplificati alle attività che si intendono svolgere;
   d) tempi ridotti per le procedure autorizzative;
   e) perimetri di operatività.

  2-quater. I regolamenti stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
   a) i requisiti di ammissibilità al periodo di sperimentazione;
   b) i requisiti patrimoniali;
   c) gli adempimenti proporzionati e semplificati alle attività che si intendono svolgere;
   d) i perimetri di operatività;
   e) gli obblighi informativi;
   f) le tempistiche per l'ottenimento di autorizzazioni;
   g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
   h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
   i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   l) eventuali garanzie finanziarie;
   m) l’iter successivo al termine del periodo di sperimentazione.
   Le misure di cui al comma 2-ter possono essere differenziate ed adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 2-bis.

  2-quinquies. Il periodo di sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di esso. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti e delle finalità del periodo di sperimentazione, ciascuna Autorità, nell'ambito delle proprie competenze e materie, anche eventualmente congiuntamente con le altre Autorità, ha facoltà di avviare iniziative per la sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis. In attesa di eventuali modifiche normative, al termine del periodo di sperimentazione le Autorità possono autorizzare temporaneamente i soggetti che siano stati ammessi al suddetto periodo ad operare sul mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore.
  2-sexies. La Banca d'Italia, la CONSOB, e l'IVASS producono annualmente, ciascuna per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'applicazione del sistema di sperimentazione di cui al comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessari per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio, e la stabilità finanziaria.
  2-septies. Il numero dei partecipanti al Comitato di Coordinamento per il Fintech, istituito con Protocollo d'intesa presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è ridotto a sette ed è composto da: Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro dello sviluppo economico, Ministro per gli affari europei, Banca d'Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, entità e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis possono modificare, anche aumentando, le attribuzioni del Comitato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato realizza un portale telematico specificamente dedicato al periodo di sperimentazione ed alle iniziative di tecno-finanza, anche al fine di favorire il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e le autorità. Dall'attuazione delle disposizioni dal comma 2-bis al comma 2-septies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-octies. Le autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale e di registri contabili criptati e la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autorità provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

nuova formulazione del 13/06/19

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di promuovere e sostenere l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecnofinanza (fintech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati.
  2-ter. La sperimentazione di cui al comma 2-bis si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea e è caratterizzato da:
   a) una durata massima di diciotto mesi;
   b) requisiti patrimoniali ridotti;
   c) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
   d) tempi ridotti delle procedure autorizzative;
   e) definizione di perimetri di operatività.

  2-quater. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono o individuano i criteri per determinare:
   a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
   b) i requisiti patrimoniali;
   c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;
   d) i perimetri di operatività;
   e) gli obblighi informativi;
   f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni;
   g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;
   h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;
   i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   l) le eventuali garanzie finanziarie;
   m) l’iter successivo al termine della sperimentazione.

  2-quinquies. Le misure di cui al comma 2-ter possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 2-bis.
  2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di esso. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, ciascuna autorità, nell'ambito delle materie di propria competenza, anche in raccordo con le altre autorità, ha facoltà di adottare iniziative per la sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis. Nelle more di eventuali adeguamenti normativi, al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono autorizzare temporaneamente i soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore.
  2-septies. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilità finanziaria.
  2-octies. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, L'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. I regolamenti di cui al comma 2-bis stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 2-bis al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-novies. Le autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e centri di ricerca ad esse collegati aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti, nonché la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autorità provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio.
  2-decies. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9»;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. È fatta salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi previsti dal comma 11».