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Articolo aggiuntivo n. 34.023 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 34.

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Norme per lo sviluppo del sistema portuale e retroportuale del Mar Ligure Orientale)

  1. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 7 comma 2-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2016, n. 130, l'elenco dei retroporti di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende integrato da tutti i punti di origine e destinazione ferroviaria collegati con il nodo logistico e portuale genovese, Per i servizi ferroviari internazionali previsti dal citato articolo 7 comma 2-ter, le origini e destinazioni di cui al precedente comma 1 vengono integrate con le stazioni ferroviarie di confine. Il contributo di cui al presente comma è erogato in relazione ai primi 250 km di percorrenza ferroviaria.
  2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 4 è inserito il seguente;
   «4-bis. Ai nuclei familiari dei proprietari, usufruttuari e titolari di diritti personali di godimento delle unità immobiliari ricadenti in zone limitrofe o comunque connesse alle aree ove praticare gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura viaria conseguenti all'evento, così come individuate con apposita ordinanza del Sindaco del comune di Genova da adottarsi entro il 31 gennaio 2019, è assegnato un contributo di autonoma sistemazione, finalizzato alla ricollocazione abitativa, stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare. I contributi di autonoma sistemazione, alternativi all'eventuale concessione gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale della Liguria o del comune di Genova, sono concessi a decorrere dalla data di adozione dell'ordinanza di cui al periodo precedente e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione in ragione della conclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione dell'infrastruttura viaria, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. I criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione sono stabiliti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 8.».

  3. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado-Ligure.