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Articolo aggiuntivo n. 34.022 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 34.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di targhe di immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

  1. All'articolo 100 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è abrogato;
   b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:
  «8. L'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una combinazione alfanumerica personalizzata. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede, direttamente l'istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.
   8-bis. Per il rilascio della targa personalizzata di cui al precedente comma 8, l'intestatario della carta di circolazione che ne fa richiesta è tenuto al pagamento della somma di euro 500, secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri con proprio atto ai sensi del comma 8. I proventi derivanti dal rilascio delle targhe personalizzate di cui al comma 8 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Per il fine di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.