Articolo aggiuntivo n. 33.041 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Introduzione della figura del consulente finanziario, abilitato all'offerta fuori sede, in forma di persona giuridica)

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, il comma 5-septies è sostituito dal seguente:
  «5-septies. 3. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è l'agente collegato persona fisica o giuridica iscritto nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto. L'agente collegato, svolgente l'attività in forma di persona fisica, può esercitare professionalmente l'offerta fuori sede in qualità di agente, dipendente, o mandatario».
   b) all'articolo 31, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «È istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. La sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è integrata da un elenco speciale, a cui sono iscritte le società costituite secondo le previsioni del comma 5, lettera a) del presente articolo ed ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies.3.»;
   c) all'articolo 31, comma 5, le parole: «i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative» sono sostituite dalle seguenti:
   « a) i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative;
   b) la forma, ai sensi degli articoli contenuti nel libro quinto, capi III e IV del codice civile, le modalità amministrative e operative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede persone giuridiche che sono iscritti in apposito elenco speciale integrato nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede».

  2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta il regolamento di cui all'articolo 31, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.