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Articolo aggiuntivo n. 33.055 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Misure in materia portuale)

  1. Alle Autorità di sistema portuale, anche in qualità di «centrali di committenza» ovvero di «stazioni appaltanti» ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano le disposizioni in materia di assunzioni di cui al comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Le Autorità di sistema portuale dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali, e le aziende speciali per i porti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono altresì preposti alla gestione delle Autorità di sistema portuale e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali, ovvero le aziende speciali per i porti, le Autorità di sistema portuale sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorità di sistema portuale subentrano alle organizzazioni portuali, ovvero alle aziende speciali per i porti, nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso».

  3. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le Autorità Marittime, l'Agenzia delle dogane, gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività amministrative correlato all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua attraverso il sistema telematico PMIS».

  4. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto, sono esenti da IVA le acquisizioni di beni e servizi riguardanti le navi effettuanti, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le ventiquattro miglia marine in misura superiore al 70 per cento, attestati mediante formale dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dall'armatore. Tale dichiarazione dovrà essere comunicata all'Agenzia delle entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento»;
  5. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge».

  6. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «turisti» è sostituita dalla seguente: «diportisti» e sono aggiunte, in fine, le parole: «con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento».
  7. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2017».
  8. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «in favore» sono inserite le seguenti: «dei lavoratori interessati e», le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»; al terzo periodo, dopo le parole: «in favore», sono inserite le seguenti: «dei lavoratori interessati e» e dopo le parole: «con sentenza esecutiva» sono inserite le seguenti: «o con verbale di conciliazione giudiziale». All'onere derivante dal presente comma, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.