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Proposta di modifica n. 33.4 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 33.
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testo emendamento del 21/05/19

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al comma 2 sono disapplicate, per i comuni, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 557 a 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.