Proposta di modifica n. 33.5 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Inammissibile
argomenti:      

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

  2-ter. Al comma 8-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o dicembre 2019».