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Proposta di modifica n. 33.10 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 33.
argomenti:      

testo emendamento del 21/05/19

  All'articolo 33, premettere il seguente:

Art. 033.
(IVA agevolata sui prodotti per la prima infanzia)

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli, destinati all'infanzia».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 120 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.