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Proposta di modifica n. 33.7 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Inammissibile
argomenti:      

testo emendamento del 21/05/19

  All'articolo 33, premettere il seguente:

Art. 033.
(Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare)

  1. I soggetti passivi dell'imposta appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il criterio del quoziente familiare, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il nucleo familiare è costituito:
   a) dal contribuente;
   b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
   c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

  3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi dei seguenti criteri:
   a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, senza figli a carico: 1;
   b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
   c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;
   d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
   e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;
   f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
   g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;
   h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
   i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;
   l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
   m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;
   n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;
   o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico: 6.

  4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere a), e), f), g), i), m), o) del comma 3 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:
   a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da un'apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
   b) 0,8, se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera a) non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera a).

  5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, contenente l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 3 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.