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Articolo aggiuntivo n. 32.010 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 21/05/19

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Istituzione del marchio collettivo «100% Made in Italy»)

  1. Al fine di favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché di garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, è istituito il marchio collettivo «100% Made in Italy» corredato da logo figurativo, il quale può essere affiancato ad ogni altra certificazione di qualità o marchio collettivo, nonché alle dichiarazioni di origine conformi alle prescrizioni del codice doganale dell'Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 e ai relativi regolamenti delegati e di esecuzione.
  2. L'istituzione del marchio collettivo «100% Made in Italy» è volta a contraddistinguere merci e prodotti provenienti da una filiera interamente nazionale. Per tali si intendono le merci e i prodotti interamente ottenuti nel territorio nazionale, ai sensi delle norme doganali di cui al comma 1, che siano realizzati da operatori iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale nel territorio italiano e che:
   a) utilizzino esclusivamente materie prime di origine italiana;
   b) siano il risultato di procedimenti di produzione e di lavorazione interamente svolti nel territorio nazionale;
   c) siano lavorati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e senza ricorrere al lavoro minorile.

  3. La titolarità del marchio collettivo di cui ai commi precedenti spetta al Consorzio per la tutela del marchio collettivo «100% Made in Italy». Lo statuto del Consorzio è approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività del Consorzio è soggetta a indirizzo e controllo del Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità definite nello statuto.
  4. Il Consorzio è persona giuridica di diritto pubblico e, in tale qualità, cura la registrazione del marchio collettivo «100% Made in Italy» ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale) e/o dell'articolo 74 del Regolamento UE/1001/2017 sul marchio dell'Unione europea. Il Consorzio adotta altresì tutte le iniziative necessarie per ottenere la tutela internazionale del marchio presso Paesi terzi, ai sensi delle norme vigenti in materia.
  5. Il Consorzio definisce, sentite le associazioni di categoria interessate, uno o più regolamenti d'uso del marchio collettivo. Tali regolamenti dispongono le modalità di produzione e commercializzazione a cui devono attenersi gli operatori autorizzati all'uso del marchio collettivo di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per l'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale dei relativi controlli, da effettuarsi da parte di una società di certificazione individuata in base a selezione con procedura ad evidenza pubblica indetta con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  6. Possono essere ammessi al Consorzio e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo di cui al presente articolo tutti gli operatori, qualunque sia la forma giuridica con cui esercitano l'attività di impresa, che si impegnino a rispettare i regolamenti di cui al comma 4. Possono ottenere l'ammissione e acquisire la facoltà di uso del marchio collettivo anche le reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, organizzazioni di produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
  7. Ai fini della riconoscibilità del marchio collettivo di cui al presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposito decreto, un sistema di tracciabilità ed etichettatura adeguato a garantire l'originalità dei prodotti recanti il marchio collettivo «100% Made in Italy».
  8. Il Ministero dello sviluppo economico predispone campagne semestrali di promozione del marchio collettivo «100% Made in Italy» nel territorio nazionale, nonché sui principali mercati esteri, per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.
  9. Le imprese facenti parte di reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e i consorzi o società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese, anche artigiane, facenti parte di specifiche filiere produttive, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti, contrassegnati dal marchio collettivo di cui alla presente legge con le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati.
  10. Il Consorzio di cui al comma 3 garantisce la pubblicità, sul proprio sito internet, dell'elenco dei consorziati abilitati ad utilizzare, per uno o più prodotti, il marchio collettivo «100% Made in Italy».
  11. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio della sua attività di controllo di cui al comma 3, acquisisce notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio collettivo «100% Made in Italy», segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, secondo le modalità stabilite nello statuto consortile e nei regolamenti d'uso del marchio.
  12. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 10 facciano emergere a carico dell'interessato violazioni nell'utilizzo del marchio collettivo o il venir meno dei requisiti per l'utilizzo dello stesso, a seguito della segnalazione ministeriale di cui al comma precedente, il Consorzio revoca immediatamente l'autorizzazione all'utilizzo del marchio collettivo.
  13. Gli operatori ai quali è stata revocata la facoltà di uso del marchio collettivo «100% Made in Italy» non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo del marchio stesso prima che siano decorsi cinque anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi sette anni.
  14. Qualora ne abbia notizia, il Ministero dello sviluppo economico segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio collettivo di cui al presente articolo. Si applicano altresì le disposizioni, in materia di contraffazione, previste dalle leggi vigenti, nonché gli articoli 144 e seguenti del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.