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Proposta di modifica n. 32.34 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 21/05/19

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  17-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca, forestale e del turismo, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione di competenza, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo ministero e così composto: 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 20 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 4.067,809 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.