presentato il 21/05/2019 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Susanna CENNI (PD) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 21/05/19
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis.1. L'articolo 514 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 514. – (Frodi contro le industrie e le imprese nazionali o estere) – Ferma testando l'applicazione degli articoli 473, 474, 517, 517-ter e 517-quater, chiunque, fabbricando, producendo o facendo produrre da altri, introducendo nel territorio dello Stato, detenendo, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, ovvero offrendo, anche per via telematica, beni realizzati in violazione dei medesimi articoli 473, 474, 517, 517-ter e 517-quater determina esiti o situazioni potenzialmente idonee a turbare o cagionare nocumento a uno o più soggetti esercenti un'attività economica, operanti sul territorio dello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 20.000. Se per le privative violate sono state osservate le norme delle leggi interne, dell'Unione europea o delle convenzioni internazionali, la pena è aumentata sino a un terzo. Il presente comma si applica dal momento del deposito della domanda o dal momento in cui essa è divenuta accessibile al pubblico. Si applicano gli articoli 474-bis, 474-ter, 474-quater e 475; ove la condotta sia realizzata attraverso enti o società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti».