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Proposta di modifica n. 31.13 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 31.

testo emendamento del 21/05/19

  Apportare le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese titolari di marchi storici identitari italiani iscritti all'Albo e autorizzate all'utilizzo del Marchio, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 200 per cento, anche al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale applicata ai medesimi titoli di proprietà intellettuale. Il regime di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli investimenti inerenti ai progetti di valorizzazione di prodotti o servizi afferenti l'ambito di protezione del marchio, con specifico riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti o servizi per le quali il marchio risulta registrato. Sono altresì ammesse le attività volte al rafforzamento del marchio, alla sua estensione a livello di Unione europea o internazionale, nonché all'ampliamento della sua protezione mediante la registrazione in ulteriori classi di prodotti e servizi, coerentemente con l'oggetto sociale dell'impresa. Sono considerate ammissibili le spese per:
   a) la realizzazione di prototipi e di stampi;
   b) l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché di hardware, software e tecnologie digitali funzionali all'ammodernamento e all'efficientamento produttivo, strettamente connessi allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio;
   c) la consulenza tecnica finalizzata all'ammodernamento e all'efficientamento della catena produttiva, strettamente connessa allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio, anche dal punto di vista energetico-ambientale;
   d) la consulenza specializzata nell'approccio al mercato: progettazione della strategia commerciale, nonché di azioni di marketing e di comunicazione connesse allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio;
   e) la consulenza per l'attività di sorveglianza del marchio effettuata al fine di monitorare e di prevenire azioni di contraffazione;
   f) la consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione del marchio;
   g) la consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio finalizzate alla sua estensione a livello di Unione europea e internazionale;
   h) la consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio in ulteriori classi di prodotti o servizi in coerenza con l'oggetto sociale dell'impresa.;
    2) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 75 milioni di euro per l'anno 2020 e 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
    3) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis valutati in 30 milioni per l'anno 2019 e 45 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 e delle corrispondenti proiezioni per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 50.